Il 12 agosto 2026 è passato. Il Regolamento UE 2025/40 è in vigore. Se non hai completato l'adeguamento, non sei solo — ma non puoi nemmeno ignorare il problema.
Per la maggior parte delle aziende italiane che producono, distribuiscono o usano imballaggi, quella data è arrivata con una certa quota di impreparazione — chi non aveva ancora completato il Fascicolo Tecnico, chi non aveva verificato i PFAS, chi non sapeva esattamente cosa fare con le scorte in magazzino.
Questa guida non serve a chi era pronto. Serve a chi non lo era del tutto — e a chi vuole verificare di essere davvero a posto, non solo di crederlo.
Il messaggio principale è questo: ci sono cose che puoi ancora fare adesso, e cose che non puoi aspettare un giorno di più.
Cosa è scattato il 12 agosto — e cosa no
Prima di capire cosa fare, bisogna chiarire cosa è davvero entrato in vigore il 12 agosto. Perché molta confusione nasce dal mescolare obblighi immediati con scadenze future.
I tre obblighi operativi dal 12 agosto
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Dichiarazione di Conformità (DoC) obbligatoria.Dal 12 agosto, nessun imballaggio può essere immesso sul mercato UE senza una Dichiarazione di Conformità valida ai sensi dell'art. 39 e dell'Allegato VIII del PPWR. Non è una formalità rinviabile: è un requisito giuridico immediato.
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Divieto PFAS negli imballaggi food-contact.Gli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti non possono essere immessi sul mercato se contengono PFAS in concentrazioni superiori ai limiti fissati dall'art. 5: 25 ppb per singola sostanza PFAS (con analisi target), 250 ppb per la somma totale, 50 mg/kg per il fluoro totale. Senza eccezioni, senza periodi di grazia.
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Registrazione EPR in ogni Stato membro.Chi immette imballaggi sul mercato deve essere registrato nel sistema EPR (Responsabilità Estesa del Produttore) di ogni Stato membro dove opera. In Italia, il sistema fa capo al CONAI e ai consorzi di filiera: chi era già registrato è a posto, chi non lo era deve regolarizzarsi.
Cosa NON si applica ancora
Per evitare allarmismi ingiustificati, è altrettanto importante chiarire cosa non è entrato in vigore il 12 agosto:
- Il limite del 50% di spazio vuoto per e-commerce e trasporto: scade il 1° gennaio 2030
- Le classi di riciclabilità A/B/C: scadono nel 2030
- Le percentuali minime di contenuto riciclato nelle plastiche: scadono nel 2030
- L'etichettatura armonizzata obbligatoria: scade il 12 agosto 2028
- I divieti sugli imballaggi monouso (ortofrutta, HoReCa, hotel): scadono il 1° gennaio 2030
Se qualcuno ti ha detto che dal 12 agosto devi già cambiare tutti gli imballaggi, stai per cambiare, rimuovere etichette o bloccare produzione per il limite dello spazio vuoto: aspetta. Non è ancora il momento.
La domanda più cercata: cosa faccio con le scorte in magazzino?
Questa è la domanda che più aziende si stanno ponendo in questo momento. La risposta è più articolata di quanto si pensi — e dipende dal tipo di imballaggio.
La regola fondamentale: conta la data di immissione, non quella di produzione
Il criterio decisivo del PPWR non è quando hai prodotto o acquistato l'imballaggio. È quando lo immetti sul mercato.
Questo significa:
Imballaggi già immessi sul mercato prima del 12 agosto 2026 (cioè già nelle mani del tuo cliente, sullo scaffale, in distribuzione): possono rimanere in commercio. Non devono essere ritirati, non devono essere sostituiti. Il regolamento non ha effetto retroattivo sui prodotti già circolanti.
Imballaggi in magazzino, non ancora consegnati al cliente finale (anche se prodotti prima del 12 agosto): in linea generale, possono essere immessi sul mercato a condizione di essere accompagnati da un documento che riporti l'identificazione univoca dell'imballaggio e i dati del fabbricante. Non devono necessariamente essere distrutti o rifabricati — ma devono avere la documentazione minima prevista.
Nuovi imballaggi ordinati o prodotti dopo il 12 agosto: devono rispettare integralmente tutti i requisiti del PPWR. Nessuna deroga.
Il caso speciale dei PFAS: nessun periodo transitorio, nemmeno per le scorte
Qui sta la distinzione più importante — e meno conosciuta.
La regola sulle scorte descritta sopra ha un'eccezione netta: i PFAS negli imballaggi food-contact.
Il PPWR non prevede alcun periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte di imballaggi food-contact contenenti PFAS sopra i limiti. La Commissione Europea ha chiarito esplicitamente che:
- Gli imballaggi food-contact con PFAS sopra soglia già immessi sul mercato prima del 12 agosto possono continuare a circolare senza obbligo di ritiro.
- Gli imballaggi food-contact con PFAS sopra soglia presenti in magazzino e non ancora immessi sul mercato non possono essere immessi sul mercato dopo il 12 agosto — anche se prodotti prima di quella data.
La domanda corretta da farti non è "quando ho comprato questa vaschetta?". È: "quando viene immessa sul mercato, rispetta i limiti PFAS?"
In pratica: se hai in magazzino vaschette, carta per alimenti, contenitori o qualsiasi imballaggio food-contact e non hai la documentazione che ne attesta la conformità ai limiti PFAS, non puoi consegnarli ai clienti. O verifichi la conformità con le analisi o le dichiarazioni del fornitore, o fermi la vendita di quel lotto.
La verifica che devi fare adesso: 5 domande
Se non hai completato l'adeguamento, o se vuoi essere sicuro di essere davvero a posto, queste sono le domande da farti adesso — non tra un mese.
- Ho una DoC per ogni tipo di imballaggio che immetto sul mercato?Se la risposta è no o "non so", è la priorità assoluta. Senza DoC, stai immettendo imballaggi sul mercato in violazione dell'art. 39 del PPWR.
- Ho la documentazione sui PFAS per gli imballaggi food-contact che sto per consegnare?Serve la dichiarazione del fornitore o, meglio, l'analisi di laboratorio. Se non ce l'hai, devi procurartela prima di consegnare il prodotto al cliente.
- I miei fornitori mi hanno fornito le informazioni tecniche necessarie per il Fascicolo Tecnico?Il fabbricante (che spesso è chi usa l'imballaggio con il proprio marchio, non chi lo produce) ha bisogno dei dati tecnici dai propri fornitori per costruire il Fascicolo Tecnico. Se non li hai ancora richiesti, fallo adesso.
- So con certezza chi è il "fabbricante" ai sensi del PPWR nella mia filiera?Se acquisti imballaggi neutri e ci metti il tuo logo, sei tu il fabbricante — non il produttore delle scatole. La responsabilità della DoC è tua.
- Sono registrato nel sistema EPR italiano (CONAI)?Chi era già registrato CONAI non deve fare nulla di nuovo per questo obbligo. Chi non era registrato deve regolarizzarsi.
Le sanzioni: qual è il rischio concreto oggi in Italia?
Una domanda legittima che molte aziende si stanno facendo: se non sono in regola, cosa rischio concretamente adesso?
La risposta onesta è che le sanzioni specifiche per il PPWR non sono ancora state definite a livello nazionale italiano. Il decreto delegato di attuazione del PPWR in Italia non è stato ancora adottato — come avevamo già anticipato nell'articolo sull'aggiornamento normativo di luglio.
Questo non significa però che non ci siano rischi. Ne esistono almeno tre.
Il rischio normativo esistente. Il D.Lgs. 152/2006 prevede sanzioni da €5.200 a €40.000 per chi immette sul mercato imballaggi privi dei requisiti di etichettatura ambientale già vigenti. Questo si applica già oggi, indipendentemente dall'attuazione del PPWR.
Il rischio commerciale con i marketplace. Amazon, Zalando e altri marketplace stanno già aggiornando i requisiti di packaging per i venditori terzi. La non conformità al PPWR può tradursi in rimozione delle inserzioni — un danno commerciale immediato e concreto, senza aspettare sanzioni governative.
Il rischio contrattuale con i grandi clienti. Le grandi aziende della GDO e dell'industria stanno inserendo clausole di conformità PPWR nei contratti di fornitura. Un fornitore non conforme può trovarsi a rischio di perdere commesse, anche senza intervento delle autorità.
La situazione normativa italiana è in evoluzione: quando il decreto delegato verrà adottato, le sanzioni saranno retroattive alla data di applicazione del PPWR. Il fatto che non siano ancora definite non è un vantaggio — è semplicemente un ritardo che non cambia l'obbligo sostanziale.
I marketplace ti guardano anche loro
Un aspetto del PPWR che molte aziende italiane stanno scoprendo solo ora: la compliance non riguarda solo le autorità di controllo nazionali. I grandi marketplace stanno diventando un canale di enforcement di fatto.
Amazon ha già comunicato ai venditori terzi che i prodotti immessi sul suo marketplace devono rispettare i requisiti del PPWR. La piattaforma può richiedere documentazione di conformità e rimuovere le inserzioni di prodotti non conformi — senza aspettare che intervenga un'autorità nazionale.
Per chi vende online, o per chi ha clienti che vendono su piattaforme digitali, questo è un elemento da considerare con la stessa urgenza delle sanzioni amministrative.
Cosa fare nelle prossime quattro settimane
Se sei in ritardo sull'adeguamento, o se non sei sicuro di essere a posto, questo è il piano di azione minimo per le prossime settimane.
Settimana 1 — Blocca e verifica le scorte food-contact. Identifica tutti gli imballaggi food-contact in magazzino che non hanno ancora documentazione PFAS. Per ognuno, richiedi immediatamente la dichiarazione di conformità al fornitore. Se non arriva in tempi brevi, non immettere quel lotto sul mercato finché non hai la documentazione.
Settimana 2 — Avvia il Fascicolo Tecnico. Anche in formato semplificato, inizia a raccogliere la documentazione necessaria per il Fascicolo Tecnico (Allegato VII) per ogni tipologia di imballaggio che usi con il tuo marchio. Non è un documento da fare in un giorno, ma ogni giorno in cui non lo inizi è un giorno di esposizione non necessaria.
Settimana 3 — Redigi e firma la DoC. Con il Fascicolo Tecnico in costruzione, redigi la Dichiarazione di Conformità per i tipi di imballaggio per cui hai già la documentazione. Parti dagli imballaggi a maggior volume e a più alto rischio (food-contact, prodotti con grandi retailer come clienti).
Settimana 4 — Verifica la posizione EPR e aggiorna i fornitori. Conferma la tua posizione CONAI/EPR. Invia ai tuoi fornitori di imballaggi una richiesta formale di documentazione tecnica PPWR — e, se sei tu il distributore, informa i tuoi clienti di quali informazioni puoi fornire loro per supportare il loro Fascicolo Tecnico.
il 12 agosto è passato, ma il tempo non è scaduto del tutto
Il PPWR è in vigore. Gli obblighi del 12 agosto sono attivi. Ma questo non significa che chi non era pronto debba arrendersi o aspettare la multa.
La legge distingue tra imballaggi già sul mercato (ai quali non si applica retroattivamente), scorte in magazzino (che possono ancora essere gestite con documentazione adeguata, con l'eccezione netta dei PFAS food-contact) e nuovi imballaggi (che devono essere conformi al 100%).
Chi agisce adesso — anche in ritardo — ha ancora la possibilità di costruire una posizione difendibile. Chi aspetta ancora si espone a rischi crescenti: normativi, commerciali e contrattuali.
La finestra per essere "in ritardo ma non in difetto" si chiude velocemente. Le prossime quattro settimane sono quelle che contano.








