Dal 12 agosto 2026 ogni imballaggio immesso sul mercato UE deve essere supportato da una Dichiarazione di Conformità (DoC) ai sensi dell’art. 39 e dell’Allegato VIII del Regolamento UE 2025/40.
La Dichiarazione di Conformità (DoC) è probabilmente l’obbligo documentale del PPWR meno conosciuto e più urgente. Mentre il divieto dei PFAS negli imballaggi food-contact ha ricevuto molta attenzione, la DoC è rimasta sullo sfondo — anche se riguarda praticamente tutte le aziende che usano imballaggi, non solo chi li produce.
Dal 12 agosto 2026 non sarà più possibile immettere sul mercato dell’UE alcun imballaggio sprovvisto di una Dichiarazione di Conformità UE valida per quel tipo di imballaggio. Non è una formalità: è un documento tecnico firmato dal soggetto responsabile, basato su un Fascicolo Tecnico strutturato.
Cos’è la Dichiarazione di Conformità e perché è obbligatoria
A partire dal 12 agosto 2026, il fabbricante deve redigere la dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 39 e dell’Allegato VIII del Regolamento UE 2025/40. Il documento attesta la conformità degli imballaggi alle prescrizioni stabilite dagli articoli da 5 a 12 del Regolamento:
▶ Art. 5 — Requisiti di sostenibilità (riciclabilità, minimizzazione, contenuto riciclato)
▶ Art. 6 — Requisiti di progettazione per la riciclabilità
▶ Art. 7 — Contenuto di plastica riciclata
▶ Art. 8 — Minimizzazione dell’imballaggio
▶ Art. 9 — Imballaggi riutilizzabili
▶ Art. 10 — Compostabilità
▶ Art. 11 — Requisiti di informazione ed etichettatura
▶ Art. 12 — Identificazione dei materiali
La DoC è un’autodichiarazione del fabbricante: la firma — e la responsabilità — restano al soggetto responsabile. Nessun ente esterno la rilascia.
Chi deve fare la DoC: la definizione di “fabbricante” che ribalta l’intuizione comune
Il "fabbricante" secondo il PPWR non è chi produce fisicamente la scatola. È chi la immette sul mercato apponendovi il proprio marchio. Se la tua azienda acquista scatole, vaschette o buste da un produttore e le usa con il proprio logo, tu sei il fabbricante ai sensi del PPWR — e devi redigere la DoC.
I casi meno ovvi: chi è “fabbricante” senza saperlo
▶ Importatori che appongono il proprio marchio su prodotti da fornitori extra-UE
▶ Retailer con private label i cui prodotti siano confezionati da terzisti (il contratto non trasferisce la responsabilità)
▶ Distributori che riconfezionano merci sfuse per la rivendita al dettaglio o all’HoReCa
▶ Distributori che vendono imballaggi con il proprio marchio o li modificano compromettendone la conformità
Cosa non è la DoC: tre equivoci frequenti
✖ La DoC del prodotto — riguarda il prodotto, non l’imballaggio. Sono documenti separati.
✖ La dichiarazione del fornitore — è un’evidenza utile, ma non sostituisce il Fascicolo Tecnico né la valutazione del fabbricante.
✖ La conformità alla vecchia Direttiva 94/62/CE — il PPWR la sostituisce integralmente. I fascicoli tecnici predisposti sotto il vecchio regime devono essere integralmente rifatti.
Il Fascicolo Tecnico: il documento che supporta la DoC
Prima di firmare la DoC, il fabbricante deve costruire il Fascicolo Tecnico previsto dall’Allegato VII del PPWR. È il documento che raccoglie tutte le evidenze tecniche a supporto della dichiarazione. È strutturato in sezioni dalla A alla J:
Sezione A — Descrizione dell’imballaggio. Identificazione univoca: tipo (primario, secondario, terziario), materiali, funzione, dimensioni, peso.
Sezione B — Riciclabilità. Documentazione che dimostra la progettazione per il riciclo secondo EN 13430:2004: separabilità dei componenti, rilevabilità nei sistemi di selezione, compatibilità con le filiere di riciclo.
Sezione C — Sostanze pericolose. Dichiarazione assenza PFAS (con analisi per food-contact: limiti 25 ppb singolo, 250 ppb totale, 50 mg/kg fluoro), metalli pesanti (max 100 mg/kg totale) e sostanze SVHC.
Sezione D — Contenuto riciclato. Documentazione sulla percentuale di materiale riciclato post-consumo (PCR) effettivamente presente.
Sezione E — Minimizzazione. Prova che l’imballaggio è ridotto al minimo necessario senza elementi superflui che aumentano peso o volume.
Sezione F — Riutilizzabilità (se applicabile). Cicli di vita previsti, sistemi di restituzione e igienizzazione.
Sezione G — Compostabilità (se applicabile). Certificazione EN 13432:2002 e documentazione sulla gestione a fine vita.
Sezioni H, I, J — Informazioni, tracciabilità, etichettatura. Requisiti informativi, sistema di identificazione e tracciamento, futuri requisiti di etichettatura armonizzata.
Il Fascicolo Tecnico non viene inviato a nessuno in condizioni normali: viene conservato e reso disponibile su richiesta delle autorità di controllo.
La Dichiarazione di Conformità: cosa deve contenere (Allegato VIII)
▶ Dichiarazione di responsabilità — il fabbricante si assume la responsabilità esclusiva della conformità ai requisiti del PPWR
▶ Riferimento normativo — conformità al Regolamento (UE) 2025/40 e ad altra normativa UE applicabile
▶ Basi di progettazione e prova — norme e specifiche tecniche usate per dimostrare la conformità (es. EN 13430:2004)
▶ Firma, data e luogo — da un funzionario autorizzato che indica nome, qualifica e data
La DoC è tipicamente un documento di 1-2 pagine che richiama il Fascicolo Tecnico senza riprodurlo. Il suo valore sta nella firma del responsabile.
Guida pratica: i 7 step per redigere la DoC
Step 1 — Stabilire se sei il “fabbricante”
Domande da farti: immetti imballaggi sul mercato UE con il tuo marchio? Acquisti imballaggi neutri e li personalizzi? Importi prodotti confezionati da fornitori extra-UE? Se la risposta è sì a una sola di queste domande, sei probabilmente il fabbricante ai sensi del PPWR.
Step 2 — Fare l’inventario degli imballaggi
Fai un inventario di tutte le tipologie di imballaggi che utilizzi o produci. Il PPWR disciplina quattro categorie: imballaggio primario (a diretto contatto col prodotto), secondario (raggruppamento), terziario (trasporto) e di vendita. Ognuna ha requisiti specifici.
Step 3 — Raccogliere la documentazione dai fornitori
I fornitori hanno l’obbligo di fornirti le informazioni tecniche necessarie. Cosa raccogliere: composizione dei materiali, dichiarazione assenza PFAS (o analisi di laboratorio), dichiarazione metalli pesanti, informazioni sulla riciclabilità dei singoli componenti, contenuto riciclato eventualmente presente.
Contatta i fornitori adesso: gestire eventuali dati mancanti richiede tempo.
Step 4 — Costruire il Fascicolo Tecnico (Allegato VII)
Con i dati raccolti, compila il Fascicolo Tecnico strutturato nelle sezioni A-J come descritto sopra. Non esiste un modello unico imposto: la struttura deve coprire tutte le sezioni applicabili al tipo di imballaggio.
Step 5 — Effettuare la valutazione di conformità
Sulla base del Fascicolo Tecnico, verifica che ogni requisito applicabile sia soddisfatto. Per gli imballaggi food-contact, questa fase include la verifica analitica dei PFAS e dei metalli pesanti, documentata con analisi di laboratorio o dichiarazioni verificabili dei fornitori.
Step 6 — Redigere e firmare la Dichiarazione di Conformità
Con il Fascicolo Tecnico pronto, si redige la DoC secondo il modello dell’Allegato VIII. La firma deve essere apposta da un funzionario autorizzato dell’azienda: non è delegabile a un consulente esterno, che può supportare ma non sostituire il soggetto responsabile.
Step 7 — Impostare la tracciabilità e conservare la documentazione
Introdurre un metodo di tracciabilità che colleghi ogni imballaggio alla relativa DoC.
Conservazione obbligatoria:
✅ 5 anni per gli imballaggi monouso
✅ 10 anni per gli imballaggi riutilizzabili
Il ruolo dei fornitori nella catena documentale
La catena documentale del PPWR è collaborativa. I fornitori hanno l’obbligo di fornire le informazioni tecniche necessarie, ma questo non significa che il fabbricante possa semplicemente raccogliere le loro dichiarazioni e considerarsi a posto. Le dichiarazioni dei fornitori sono evidenze di input: il fabbricante le elabora nel Fascicolo Tecnico, valuta la conformità e firma la DoC sotto la propria responsabilità.
Per chi distribuisce imballaggi nel B2B, questo significa diventare un anello fondamentale della catena: i propri clienti hanno bisogno delle informazioni tecniche sugli imballaggi acquistati per costruire il proprio Fascicolo Tecnico. Chi fornisce questa documentazione in modo completo diventa un partner strategico.
Gli errori da evitare
Non aspettare il decreto italiano. Il PPWR è un Regolamento UE direttamente applicabile dal 12 agosto 2026. Il decreto delegato italiano non arriverà prima di agosto: non è un motivo per aspettare.
Non fare greenwashing involontario. La DoC è il documento che crea le evidenze verificabili per qualsiasi claim ambientale sull’imballaggio. Se fatto bene, abilita comunicazione sostenibile legittima. Se fatto male, espone a rischi normativi dal 27 settembre 2026 (D.Lgs. n. 30/2026).
Non confondere la DoC PPWR con altre certificazioni. FSC, Seedling, Cyclos-HTP, DoC del prodotto: sono documenti separati con scopi diversi. La DoC PPWR non li sostituisce né è sostituita da essi.
La Dichiarazione di Conformità non è burocratica: è il documento che dimostra, in modo tracciabile e verificabile, che ogni imballaggio immesso sul mercato rispetta i requisiti del PPWR. È anche il presupposto per qualsiasi comunicazione ambientale credibile sull’imballaggio.
Chi la prepara ora, con metodo, è conforme dal 12 agosto e ha la documentazione per comunicare la sostenibilità dei propri imballaggi senza rischi. Chi la rimanda si trova a lavorare in fretta su un documento che richiede raccolta dati, valutazioni tecniche e firma di un responsabile.








