PPWR: l’Italia chiede chiarimenti alla UE

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Il 25 giugno 2026, durante il Consiglio Ambiente dell’Unione Europea, l’Italia e altri sette Paesi hanno chiesto ufficialmente alla Commissione chiarimenti urgenti sull’applicazione del PPWR prima del 12 agosto.

La Commissione aveva già risposto con un documento di orientamento. Cosa è ancora incerto, cosa è stato chiarito e cosa devono fare adesso le aziende che producono, distribuiscono o usano imballaggi.

 

Mancano poche settimane al 12 agosto 2026 — la data in cui il Regolamento UE 2025/40 (PPWR) entra in applicazione generale in tutta Europa. Eppure, a pochi giorni dalla scadenza, il quadro normativo non è ancora completamente definito. E l’Italia lo ha detto esplicitamente a Bruxelles.

Per le aziende italiane che producono, distribuiscono o usano imballaggi, questa notizia ha due letture. La prima è tranquillizzante: se anche i governi chiedono chiarimenti, significa che l’incertezza è reale e riconosciuta a livello istituzionale. La seconda è preoccupante: il 12 agosto arriva comunque, con o senza chiarimenti completi.

Cosa ha chiesto l’Italia — e cosa hanno chiesto gli altri sette Paesi

I Paesi firmatari della richiesta presentata al Consiglio Ambiente del 25 giugno 2026:

➡️  Italia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Lettonia, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia

Le aree più problematiche segnalate:

➡️  Etichettatura armonizzata: le specifiche tecniche finali non sono ancora disponibili

➡️  Test PFAS: i metodi analitici armonizzati non sono ancora completamente definiti

Il rischio segnalato dai firmatari: imprese e autorità nazionali potrebbero trovarsi ad applicare il regolamento con interpretazioni differenti, creando distorsioni nel mercato unico europeo.

La risposta della Commissione: il documento C/2026/3084

La richiesta del 25 giugno non è arrivata nel vuoto. La Commissione europea aveva già pubblicato la comunicazione C/2026/3084 nella Gazzetta Ufficiale UE del 10 giugno 2026 — la traduzione italiana del Guidance Document già pubblicato il 30 marzo 2026.

Il documento mira a chiarire l’interpretazione di diverse disposizioni del PPWR alla luce delle numerose richieste pervenute da Stati membri, operatori economici e portatori di interesse. Non ha valore di legge, ma costituisce l’interpretazione ufficiale della Commissione, che gli Stati membri e i giudici nazionali sono tenuti a considerare.

Cosa è stato chiarito: i punti fondamentali

La riciclabilità obbligatoria: quando scatta davvero

Il PPWR non definisce in modo esplicito una decorrenza temporale chiara per l’obbligo di riciclabilità (art. 6, par. 1). Il documento di orientamento chiarisce: fino all’applicazione dei requisiti di progettazione per il riciclo (art. 6, par. 2, lett. a), i fabbricanti devono conformarsi esclusivamente allo standard EN 13430:2004 (Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali).

In pratica: l’obbligo esiste dal 12 agosto, ma le classi A/B/C si applicheranno solo quando verranno pubblicati gli atti delegati specifici.

Film estensibili e reggette: esentati dall’obbligo di riutilizzo

Con la Decisione delegata 429/2026 del 25 febbraio 2026, la Commissione ha escluso film estensibili e reggette impiegati per la stabilizzazione dei carichi su pallet durante il trasporto dall’obbligo di riutilizzo al 100%. Un’esenzione importante per le aziende che usano questi prodotti nelle operazioni di palettizzazione.

Il PPWR prevale sulla Direttiva plastica monouso

Per i divieti relativi agli imballaggi elencati nell’Allegato V (i monouso vietati dal 2030), il PPWR prevale sulla Direttiva SUP. Questo elimina una potenziale sovrapposizione normativa che aveva creato confusione.

Il 12 agosto è confermato

Il Consiglio Ambiente del 25 giugno ha confermato che il PPWR entrerà formalmente in applicazione il 12 agosto 2026. Nessun rinvio.

Cosa rimane incerto: i punti aperti

L’etichettatura armonizzata: le specifiche tecniche non ci sono ancora

La Commissione è tenuta a pubblicare le specifiche tecniche entro il 12 agosto 2026. Al momento della stesura di questo articolo, la versione definitiva non è disponibile. Sulla base delle proposte tecniche del JRC (gennaio 2026), l’etichettatura sarà incentrata sul tipo di materiale e non sulle destinazioni di raccolta locali, per essere univoca in tutta l’UE. L’obbligo di etichettatura armonizzata scatta comunque nel 2028, non ad agosto 2026.

I test PFAS: protocolli non ancora completamente definiti

Il divieto di PFAS negli imballaggi food-contact è certo e immediato dal 12 agosto. Ma i metodi analitici armonizzati non sono ancora completamente definiti a livello europeo. Questo non esime dall’obbligo — semmai suggerisce di documentare accuratamente ogni verifica effettuata.

Il vuoto normativo italiano: il decreto delegato non arriverà prima di agosto

Il MASE ha confermato l’intenzione di recepire con decreto delegato (Legge n. 36/2026, Legge di delegazione europea). Ma il decreto non potrà essere adottato prima del 12 agosto, determinando un vuoto normativo transitorio. In questa fase, le strutture tecniche del CONAI svolgeranno l’attività di accompagnamento delle imprese.

Il quadro d’insieme: certo vs incerto

CERTO DAL 12 AGOSTO 2026

✅  Divieto PFAS negli imballaggi food-contact (limiti già fissati: 25 ppb singolo PFAS, 250 ppb totale, 50 mg/kg fluoro totale)

✅  Fascicolo tecnico e Dichiarazione di Conformità obbligatori

✅  Riciclabilità: obbligo in vigore, standard EN 13430:2004 fino ai criteri tecnici definitivi

✅  Film estensibili e reggette su pallet: esentati dall’obbligo di riutilizzo (Decisione 429/2026)

✅  PPWR prevale sulla Direttiva SUP per i divieti dell’Allegato V

 

ANCORA DA DEFINIRE

✖  Specifiche tecniche finali per l’etichettatura armonizzata

✖  Metodi analitici armonizzati per i test PFAS

✖  Criteri tecnici definitivi per le classi A/B/C di riciclabilità (atti delegati)

✖  Decreto delegato italiano di attuazione (atteso entro fine 2026)

 

SCADENZE FUTURE GIÀ CERTE

12 febbraio 2028 — Compostabilità obbligatoria per bustine tè, capsule caffè, etichette su ortofrutta

12 agosto 2028 — Etichettatura armonizzata obbligatoria su tutti gli imballaggi

1° gennaio 2029 — Sistema DRS per bottiglie PET e contenitori metallici fino a 3 litri

1° gennaio 2030 — Classi riciclabilità, contenuto riciclato, divieti monouso, spazio vuoto 50%

Cosa significa per chi lavora nel settore degli imballaggi

L’incertezza su alcuni dettagli tecnici non significa che si possa rimandare tutto. Gli obblighi certi del 12 agosto si applicano comunque.

PFAS food-contact. Il divieto è certo e immediato. Chi produce o distribuisce imballaggi food-contact deve avere la documentazione di conformità già da agosto.

Fascicolo tecnico e DoC. Entrano in vigore il 12 agosto senza eccezioni. Chi immette imballaggi con il proprio marchio è il “fabbricante” e deve avere questa documentazione.

Etichettatura. L’obbligo armonizzato scatta nel 2028. L’incertezza sulle specifiche finali non è un problema immediato, ma le specifiche vanno monitorate appena disponibili.

Riciclabilità. Chi è già conforme alla norma EN 13430:2004 è a posto per ora. Chi non lo è deve adeguarsi.

Il fatto che l’Italia e altri sette Paesi abbiano chiesto chiarimenti è una conferma istituzionale della complessità del quadro normativo e della legittimità delle difficoltà che le imprese stanno incontrando. Non è una buona notizia nel senso che cambia il calendario: il 12 agosto è confermato.

Per chi distribuisce imballaggi nel B2B, questo momento di transizione è anche un’opportunità: i clienti hanno bisogno di orientamento, e chi sa fornirlo — con competenza normativa reale — ha un vantaggio competitivo concreto.

 

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