Le 5 cose che ogni azienda di imballaggi deve fare adesso.
Il Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi entra in applicazione il 12 agosto 2026. Non è una scadenza lontana: mancano settimane. Ecco cosa devono fare concretamente le aziende italiane che producono, distribuiscono o utilizzano imballaggi.
Il 12 agosto 2026 è una data che molte aziende italiane stanno ancora trattando come un problema futuro. Non lo è più.
Il Regolamento UE 2025/40 — noto come PPWR, acronimo di Packaging and Packaging Waste Regulation — è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a partire dal 12 agosto 2026, senza bisogno di recepimento nazionale. Questo significa che da quella data, chiunque immetta imballaggi sul mercato europeo — produttori, importatori, distributori, utilizzatori — deve essere in regola.
Non si tratta di un aggiornamento alla vecchia Direttiva 94/62/CE. Il PPWR la sostituisce integralmente. La conformità alla direttiva precedente non garantisce quella al nuovo regolamento.
Cosa cambia concretamente, e cosa bisogna fare adesso? Ecco le cinque azioni prioritarie.
1. Verificare la presenza di PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti
Il primo obbligo operativo del PPWR — e il più urgente — riguarda le sostanze PFAS (sostanze per- e polifluoroalchiliche) negli imballaggi destinati al contatto con alimenti.
Dal 12 agosto 2026, è vietato immettere sul mercato imballaggi food-contact che contengono PFAS sopra soglia. I limiti fissati dal regolamento sono precisi:
▶ 25 ppb per ogni singolo PFAS (analisi target)
▶ 250 ppb per la somma totale dei PFAS
▶ 50 mg/kg per il fluoro totale inclusi i PFAS polimerici
Il punto critico è che non basta più dichiarare l’assenza di PFAS: bisogna dimostrarlo con analisi di laboratorio. Il regolamento prescrive un approccio in tre step: prima una verifica documentale con dichiarazione del fornitore; poi un’analisi di screening qualitativa sul prodotto finito; infine, se necessario, un’analisi confermativa quantitativa sulle singole sostanze sospette.
Anche i metalli pesanti restano soggetti a limiti: la concentrazione totale di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente negli imballaggi non può superare 100 mg/kg in peso.
Chi deve fare cosa adesso: qualsiasi azienda che utilizza imballaggi per prodotti alimentari deve richiedere ai propri fornitori la documentazione tecnica aggiornata e, dove mancante, avviare i test di laboratorio necessari.
2. Redigere il fascicolo tecnico e la Dichiarazione di Conformità
Dal 12 agosto 2026 entra in vigore un obbligo documentale che molte aziende italiane ancora non conoscono: il fascicolo tecnico e la Dichiarazione di Conformità (DoC) per gli imballaggi.
Secondo il PPWR, il “fabbricante” di un imballaggio — e qui sta la novità che ribalta l’intuizione comune — non è necessariamente chi produce fisicamente la scatola o il sacchetto. È chi immette l’imballaggio sul mercato apponendovi il proprio marchio. In pratica: se un’azienda acquista imballaggi neutri e li usa con il proprio logo, è lei il fabbricante ai fini del regolamento.
La Dichiarazione di Conformità deve essere conservata per 5 anni nel caso degli imballaggi monouso, per 10 anni nel caso degli imballaggi riutilizzabili.
Chi deve fare cosa adesso: verificare chi nella propria filiera è il “fabbricante” ai sensi del PPWR, raccogliere la documentazione tecnica dai fornitori e strutturare il proprio sistema di conformità.
3. Prepararsi all’etichettatura armonizzata (anche se l’obbligo scatta nel 2028)
L’etichettatura armonizzata degli imballaggi — con pittogrammi standardizzati validi in tutta l’UE per facilitare la raccolta differenziata — diventerà obbligatoria dal 12 agosto 2028. Ma le specifiche tecniche che definiranno come deve essere fatta questa etichetta verranno pubblicate dalla Commissione Europea entro il 12 agosto 2026.
Questo significa che da agosto 2026 le aziende sapranno già esattamente cosa dovrà comparire sulle etichette dal 2028. Chi inizia adesso a mappare il proprio parco imballaggi e a raccogliere le informazioni sui materiali avrà due anni di vantaggio.
Va anche ricordato che l’obbligo italiano di etichettatura ambientale — introdotto nel 2023 con il Decreto Legislativo 116/2020 — non viene eliminato dal PPWR, ma si integrerà progressivamente con il sistema armonizzato europeo. Chi non è ancora in regola con l’etichettatura nazionale ha una doppia urgenza.
Chi deve fare cosa adesso: mappare i materiali dei propri imballaggi, verificare la conformità all’etichettatura nazionale vigente e iniziare a strutturare il processo per la futura etichettatura armonizzata europea.
4. Rivedere i formati in vista del limite del 50% di spazio vuoto
Dal 1° gennaio 2030, per il commercio elettronico e per gli imballaggi da trasporto, lo spazio non occupato dal prodotto non potrà superare il 50% del volume totale dell’imballaggio.
La scadenza è il 2030, non il 2026. Ma ridisegnare un formato, testarlo, omologarlo e inserirlo nel processo produttivo richiede mesi, spesso oltre un anno. Avviare adesso l’analisi dei formati significa avere il tempo di fare le scelte con calma — e spesso scoprire opportunità di risparmio: un imballaggio più compatto è generalmente meno costoso e più economico da spedire.
Chi deve fare cosa adesso: calcolare la percentuale di spazio vuoto medio per categoria di imballaggio, identificare i formati sovradimensionati e avviare una valutazione di alternative più efficienti.
5. Capire la propria posizione nella catena EPR
Il PPWR rafforza significativamente il sistema di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR — Extended Producer Responsibility). In sostanza: chi immette imballaggi sul mercato deve farsi carico — finanziariamente e organizzativamente — della gestione del fine vita di quegli imballaggi.
In Italia, questo sistema esiste già attraverso il CONAI e i consorzi di filiera. Ma il PPWR introduce un sistema di eco-modulazione dei contributi: chi produce imballaggi più facilmente riciclabili paga di meno; chi produce imballaggi difficilmente riciclabili paga di più. A partire dal 2030, tutti gli imballaggi saranno classificati in categorie A, B o C in base alla riciclabilità.
Chi deve fare cosa adesso: chiedere ai propri fornitori informazioni sulla riciclabilità dei materiali, verificare la propria posizione nel sistema CONAI e iniziare a comprendere come il proprio portafoglio si posizionerà rispetto alle classi di riciclabilità del 2030.
Il calendario completo del PPWR
12 agosto 2026 — Applicazione generale. Divieti PFAS food-contact. Fascicolo tecnico e Dichiarazione di Conformità obbligatori. Specifiche etichettatura armonizzata pubblicate.
2027 — Obbligo per i locali take-away di accettare contenitori portati dal cliente.
12 agosto 2028 — Etichettatura armonizzata obbligatoria su tutti gli imballaggi. Opzioni riutilizzabili obbligatorie nel take-away.
2029 — Obiettivo di raccolta differenziata del 90% per bottiglie in plastica e lattine fino a 3 litri.
1° gennaio 2030 — Limite 50% spazio vuoto per e-commerce e trasporto. Riciclabilità obbligatoria (classi A, B, C). Divieti su alcuni formati monouso in plastica. Percentuali minime di contenuto riciclato nelle plastiche.
2040 — Rafforzamento degli obblighi. Aumento delle percentuali di riciclato e di riutilizzo.
Cosa significa tutto questo per chi vende imballaggi
Per un distributore di imballaggi B2B, il PPWR non è solo un problema dei propri clienti: è anche un’opportunità commerciale.
I clienti che usano imballaggi non conformi avranno bisogno di sostituirli. Chi cerca imballaggi food-contact senza PFAS, formati più compatti, materiali con classi di riciclabilità superiori, dovrà trovare un fornitore che sappia orientarli. Un distributore che conosce il regolamento, ha già mappato la conformità del proprio catalogo e sa rispondere alle domande dei clienti è in una posizione di vantaggio rispetto a chi si limita a vendere quello che ha in magazzino.
La normativa, in questo senso, è anche un filtro di qualità tra chi lavora con competenza e chi no.
Il 12 agosto 2026 non è lontano. Le aziende che aspettano di essere “pronte” prima di agire rischiano di non esserlo in tempo. Le cinque azioni descritte in questo articolo non richiedono investimenti enormi, ma richiedono tempo — per raccogliere la documentazione, avviare i test, rivedere i formati, strutturare i processi interni.
Chi inizia adesso ha ancora margine di manovra. Chi aspetta l’estate avrà fretta.
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