Dal 27 settembre 2026 le dichiarazioni ambientali generiche sugli imballaggi sono pratiche commerciali scorrette, sanzionabili dall’AGCM con multe fino a 10 milioni di euro.
"Eco-friendly." "Plastic-free." "100% sostenibile." Dal 27 settembre 2026, usare queste frasi su un imballaggio senza evidenze verificabili è un illecito. Il decreto legislativo n. 30 del 20 febbraio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2026, recepisce la Direttiva UE 2024/825 sull’anti-greenwashing e modifica il Codice del Consumo. Sanzioni: da €5.000 a €10.000.000 — o fino al 4% del fatturato annuo.
Le frasi vietate (o da usare con estrema cautela)
"Eco" o "eco-friendly" senza specificazione — rispetto a cosa? In quale fase del ciclo di vita?
"Green" o "verde" senza dati misurabili (meno CO₂? meno acqua? meno materia prima?).
"Sostenibile" o "100% sostenibile" senza LCA o certificazioni: il claim più abusato del settore.
"Plastic-free" vietato se l’imballaggio contiene plastica in qualsiasi forma: rivestimenti, adesivi, inchiostri, chiusure.
"Carbon neutral" o "a impatto zero" richiede misurazione certificata, strategia documentata e, se ci sono compensazioni, specificazione della metodologia.
"Biodegradabile" solo con specifiche precise: in quale condizione, in quanto tempo, in quale ambiente.
"Riciclabile" attenzione alla differenza tra teoricamente riciclabile e riciclabile nelle condizioni reali disponibili nel territorio.
Come comunicare correttamente: esempi pratici
Claim a rischio: "Imballaggio sostenibile"
Claim conforme: "Prodotto con il 40% di contenuto riciclato post-consumo (certificato Cyclos-HTP)"
Claim a rischio: "100% riciclabile"
Claim conforme: "Riciclabile nelle filiere di raccolta differenziata carta disponibili in Italia (certificato Comieco)"
Claim a rischio: "Plastic-free"
Claim conforme: "Senza plastiche nelle componenti principali — chiusura in metallo"
Le 7 spie per riconoscere il greenwashing nei packaging che acquisti
▶ 1. Il claim è vago e non quantificato.
▶ 2. Non c’è nessuna certificazione di terza parte (FSC, Seedling, Cyclos-HTP, ISO 14040/14044).
▶ 3. Il claim riguarda solo una parte del prodotto.
▶ 4. Il packaging è verde o marrone con foglie, senza dati reali (greenwashing visivo).
▶ 5. Il confronto non specifica il termine di paragone (“30% più sostenibile” — rispetto a cosa?).
▶ 6. Il claim di sostenibilità contrasta con il resto del prodotto.
▶ 7. Non c’è documentazione disponibile su richiesta.
Cosa cambia dal 27 settembre 2026
Il D.Lgs. n. 30/2026 inserisce tra le pratiche commerciali scorrette: asserzioni ambientali generiche non supportate, claim di compensazione carbonica senza metodologia, marchi di sostenibilità non accreditati, dichiarazioni di durabilità fuorvianti.
L’AGCM può ordinare la cessazione della pratica, imporre la pubblicazione della decisione a spese dell’azienda e comminare sanzioni da €5.000 a €10.000.000 o fino al 4% del fatturato.
Il lato positivo: chi comunica bene ha un vantaggio competitivo
Chi ha investito in sostenibilità verificabile avrà finalmente la possibilità di comunicarla in modo credibile, differenziandosi da chi bluffava. Per un distributore B2B, conoscere questa normativa significa offrire consulenza che va oltre il prodotto — trasformandosi da fornitore a partner strategico.
Il greenwashing nel packaging non è più solo un problema etico o reputazionale. Dal 27 settembre 2026 è un problema legale. Le parole “eco”, “green”, “sostenibile”, “plastic-free” non sono vietate. Ma devono essere vere, specifiche e dimostrabili. Il momento per fare un audit dei propri claim ambientali è adesso — non quando arriva la lettera dell’AGCM.
SIA Imballaggi supporta i propri partner con strumenti, informazioni e soluzioni per competere meglio in un mercato in continua evoluzione.
Per informazioni e consulenze:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.








